Statuto

Associazione

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
“COMUNITA’ DEL CIBO BIODIVERSAMENTE PIANA”

ALLEGATO A

Art.1 – Denominazione
E costituita fra i presenti, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice civile, una Associazione avente la seguente denominazione “Comunità del cibo Biodiversamente Piana”, da ora in avanti denominata “Associazione”

Art.2 – Sede e durata
L’Associazione, ha sede legale in Via del Colle 78 a Calenzano, nei locali messi a disposizione dalla Soc. Qualità e Servizi spa.
L’Associazione ha durata illimitata.

Art. 3 – Scopo e finalità
L’Associazione nasce con lo scopo prioritario di conservare, incrementare e monitorare la biodiversità nelle aree della Piana Fiorentina attraverso lo sviluppo di un nuovo modello produttivo-economico-sociale, agro-ecologico, biologico e a filiera corta.
L’Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
In particolare, l’Associazione:

  • promuoverà incontri e seminari, visite sul campo ed eventi pubblici di approfondimento dei temi/obiettivo della Comunità del Cibo;
  • sarà promotore di eventi di diffusione della sua attività e dei suoi valori sul territorio rivolti a tutta la cittadinanza, per promuovere una cultura nuova legata ai temi della filiera corta e della biodiversità locale, del consumo consapevole e della lotta allo spreco alimentare, del ruolo innovativo delle mense scolastiche, dell’economia civile e circolare, della conservazione e custodia del paesaggio;
  • organizzerà eventi di promozione della Comunità. Le iniziative saranno di vario genere: mostre, mercati, fiere, degustazioni, presentazione di prodotti di eccellenza di filiera corta della biodiversità locale, convegni, visite guidate.

ART. 4 – Associati
Il numero degli associati è illimitato.
Possono aderire all’Associazione tutti i soggetti che condividono gli scopi dell’organizzazione e si impegnano, in qualsiasi modo ed ognuno per le proprie possibilita e capacità, a realizzarli.
Chi intende essere ammesso come associato dovrà inviare una richiesta scritta al Consiglio direttivo, contenente:

  1. l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
  2. la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L’Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e alle discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
L’ammissione viene deliberata dall’Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.
L’Assemblea, entro 60 giorni, deve motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 6. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
I diritti di partecipazione all’Associazione non sono trasferibili.
Le somme versate a titolo di contributo associativo non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

ART. 5 – Diritti e obblighi degli associati
La qualifica di associato dà diritto:

  • a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
  • a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate;
  • ad eleggere gli organi associativi e ad essere eletti negli stessi;
  • concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
  • essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento.

Gli associati sono tenuti:

  • all’osservanza dello Statuto e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi, nonché degli eventuali regolamenti interni;
  • svolgere la propria attività nello spirito di quanto stabilito nel presente statuto;
  • versare il contributo secondo limporto, le modalità di versamento e i termini stabiliti dall’Assemblea.

ART. 6 – Perdita della qualifica di associato
La qualifica di associato si perde per dimissioni, morte o esclusione.
Le dimissioni da associato dovranno essere presentate per iscritto al Presidente.
L’esclusione sarà deliberata dall’Assemblea per gravi motivi ed in particolare nei confronti dell’associato:

  • che non ottemperi alle disposizioni contenute nel presente statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni adottate dagli organi associativi;
  • che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
  • che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all’Associazione.

Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato l’aderente interessato, si procedera in contraddittorio ad una disamina degli addebiti.
Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate agli aderenti destinatari mediante lettera raccomandata A/R.
I dimissionari o gli esclusi non hanno diritto a ripetere eventuali contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

ART. 7 – Fondo comune
II Fondo comune dell’Associazione sarà costituito da contributi pubblici e privati, dai contributi degli associati e da tutti gli ulteriori apporti patrimoniali ricevuti anche a titolo liberale da soggetti pubblici e privati e dai beni acquistati ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37 del Codice civile.
Il patrimonio dell’Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 8 – Divieto di distribuzione degli utili
Ai fini di cui al precedente art. 7, l’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 9 – Organi dell’Associazione
Sono organi necessari dell’Associazione:

  1. Assemblea;
  2. Consiglio direttivo;
  3. Presidente.

L’Associazione può dotarsi anche di un Portavoce e di un Tesoriere.

ART. 10 – Assemblea
L’Assemblea è la sede decisionale degli indirizzi e dei programmi di attività dell’Associazione. Partecipano con diritto di voto tutti gli associati.
La convocazione dell’Assemblea viene effettuata dal Presidente e pubblicizzata mediante avviso da inoltrare via email con preavviso di almeno 5 giorni. La convocazione contiene l’indicazione del luogo e dell’ora dell’adunanza e lelenco delle materie da trattare.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente ed in sua assenza da un membro del Direttivo da lui designato. L’Assemblea nomina un Segretario per la verbalizzazione. La nomina non è necessaria quando il verbale è redatto da un
Notaio.
L’Assemblea si svolge presso la sede dell’Associazione o altrove purché nel territorio della Città Metropolitana di Firenze.
L’Assemblea può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati ed in particolare a
condizione che:

  1. sia consentito al Presidente dell’Assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  2. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
  3. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;

La riunione si riterrà svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio.
L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: ciascun associato ha un voto.
Ogni aderente all’associazione può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.
L’Assemblea delibera a maggioranza degli aventi diritto al voto.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la responsabilità di membri del Consiglio direttivo, gli stessi non hanno diritto di voto.
Le modifiche al presente statuto vengono proposte dal Consiglio direttivo e approvate dall’Assemblea alla presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto
favorevole di 2/3 degli associati.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.
L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili

  1. nomina e revoca i componenti del Consiglio direttivo e il Presidente;
  2. approva il bilancio di esercizio e l’eventuale regolamento del lavori assembleari:
  3. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti, sulla esclusione degli associati, sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento dell’Associazione, sulla trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione, nonché sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge.

ART. 11 – Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo è l’organo di governo dell’Associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
I Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri.
Il Consiglio direttivo dà attuazione alle volontà e agli indirizzi generali dell’Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
Il Consiglio direttivo, è composto da n. 7 membri eletti dall’Assemblea degli associati, tra i propri membri ovvero su indicazione degli stessi associati, per la durata di 3 anni e sono rieleggibili.
II Consiglio direttivo nomina il Portavoce e il Tesoriere su proposta del Presidente.
Definisce il programma di attività annuale dell’Associazione da presentare all’Assemblea ordinaria annuale, di cui stabilisce l’Ordine del giorno.
Stabilisce le priorità e il calendario delle attività, la destinazione dei fondi necessari al loro svolgimento, sovrintende all’organizzazione degli eventi e ne assicura il buon esito, valutandone i risultati.
Gestisce più in generale l’attività dell’Associazione fra una Assemblea e l’altra, seguendo gli indirizzi in quella sede stabiliti.
Propone all’Assemblea la misura del contributo annuale, da deliberare a carico degli associati.
Richiede al Presidente la convocazione di una Assemblea straordinaria ed ove Questi non provveda entro 15 giorni, delega uno dei suoi componenti ad indirla.
Prima dello scadere dei tre anni il Direttivo uscente convoca l’assemblea per il rinnovo degli organi, mediante tutte le possibili forme di comunicazione (manifesti, locandine, volantini, mass-media).
I candidati al Consiglio direttivo ed alla carica di Presidente dovranno far pervenire la candidatura al Presidente tramite email, almeno sette giorni prima della data dell’Assemblea.
Presidente e Consiglio direttivo si insediano entro una settimana dall’elezione in Assemblea.
All’interno del Consiglio direttivo viene nominato il Segretario con l’incarico della tenuta dei libri e dei documenti dell’Associazione e di supportare il
Presidente.
In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

  1. eseguire le delibere dell’Assemblea;
  2. formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
  3. predisporre istruttoria e proporre all’Assemblea l’ammissione e l’esclusione degli associati, nonché le eventuali azioni disciplinari nei confronti degli stessi;
  4. curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione o ad essa affidati.

ART. 12 – II Presidente
Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca per gravi motivi, decisa dall’Assemblea con la maggioranza dei presenti.
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio direttivo e ne fissa l’Ordine del giorno. Convoca e presiede le assemblee dell’Associazione. E responsabile dell’andamento dell’Associazione e si adopera per perseguirne gli obiettivi e i programmi stabiliti. Rappresenta l’Associazione nei rapporti con enti ed istituzioni pubbliche e private e con altri enti che agiscano per gli stessi scopi sul territorio regionale e nazionale, al fine di raccogliere contributi e costruire relazioni e collaborazioni utili allo svolgimento delle attività dell’Associazione stessa.
Stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative e rappresenta in giudizio l’Associazione in caso di contenzioso ed ha la rappresentanza legale.
Propone al Consiglio direttivo la nomina del Tesoriere e del Portavoce. Ha il potere di compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
Il Vice Presidente, nel caso venga eletto dal Consiglio direttivo, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta Questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

ART. 13 – Il Portavoce
Il Portavoce cura, in collaborazione con il Presidente, e ne è responsabile, la comunicazione dei valori, dei progetti, delle iniziative, degli eventi promossi dall’Associazione sia ai propri componenti sia, attraverso ogni forma e strumento di diffusione di dati e notizie, alla cittadinanza ed in particolare a tutte le organizzazioni della società e dell’economia civile che possano condividere le finalità dell’Associazione e contribuire al loro perseguimento.
Resta in carica per 3 anni.

ART.14 – Il Tesoriere
II Tesoriere redige il bilancio dell’Associazione da presentare all’Assemblea ed esercita il controllo contabile. Ha la rappresentanza dell’Associazione per tutti gli atti di ordinaria amministrazione in materia contabile e di entrate ed uscite patrimoniali.
Resta in carica per 3 anni.

ART. 15 – Rinvio
Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.
Eventuali interpretazioni del presente statuto sono rimesse al Consiglio direttivo.